Le cadute dall’alto sono tra gli infortuni più gravi per i lavoratori, rivelandosi spesso addirittura fatali. Per questo motivo è fondamentale garantire la sicurezza di chi svolge i cosiddetti lavori in quota, rispettando le norme di riferimento e utilizzando le giuste precauzioni.
Ma esattamente cosa si intende per lavoro in quota? Quali attività sono comprese in questa definizione e quali no? E infine, che cosa prevede la normativa di riferimento e quali sono i dispositivi da utilizzare per evitare che i lavoratori mettano a repentaglio la loro salute? In questo articolo scopriremo tutto quello che c’è da sapere sui lavori in quota: definizione, obblighi e prevenzione!
Indice:
- La definizione di lavoro in quota
- Quali sono i lavori in quota
- Quali attività non rientrano nei lavori in quota
- Qual è la normativa di riferimento per i lavori in quota
- Quali sono le attrezzature da utilizzare per prevenire gli infortuni dei lavori in quota
La definizione di lavoro in quota
Per lavoro in quota si intende un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza maggiore di 2 metri rispetto ad un piano stabile. A stabilire questa definizione è l’articolo 107 del D. Lgs. 81/2008, noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Per comprendere meglio cosa si intende per lavoro in quota dobbiamo quindi rispondere ad una seconda domanda: cos’è un piano stabile? La normativa di riferimento non fornisce una definizione esplicita, tuttavia per prassi viene considerata “stabile” una superficie d’appoggio che non può subire alcun effetto da parte della forza di gravità, come ad esempio il suolo, o il pavimento di un edificio. Al contrario, invece, un ponteggio in fase di montaggio non può essere considerato stabile, perché è un’opera provvisionale. Quindi il lavoratore addetto al suo montaggio è esposto ai rischi legati al lavoro in quota.
Quali sono i lavori in quota
Quindi, concretamente, quali sono le attività che rientrano nei lavori in quota? Il Testo Unico, all’articolo 105, ci fornisce una risposta anche a questa domanda. Ecco alcuni esempi:
- attività svolte su ponteggi, scale a pioli o coperture
- lavori di demolizione o smantellamento
- lavori di installazione o manutenzione di linee elettriche
- lavori di scavo a profondità superiori ai 2 metri
- lavori di montaggio e smontaggio di prefabbricati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile
- lavori di deramificazione o di sistemazione forestale
- lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose
Quali attività non rientrano tra i lavori in quota
Allo stesso modo la normativa fornisce anche un elenco di attività escluse dai lavori in quota, come:
- lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
- lavori svolti in mare
Qual è la normativa di riferimento per i lavori in quota
Tutte queste attività sono quindi soggette a delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: ancora una volta la normativa di riferimento è il D. Lgs. 81/2008 al Titolo IV. In particolare, vengono stabiliti gli obblighi in capo al datore di lavoro, che ad esempio deve:
- fornire al lavoratore DPI e formazione adeguata
- assicurarsi che il lavoratore utilizzi i DPI nel modo corretto
- effettuare lavori in quota solo se le condizioni meteorologiche non mettono a rischio la sicurezza del lavoratore
Allo stesso tempo anche il lavoratore è obbligato a:
- operare nel rispetto delle indicazioni fornite dal datore di lavoro
- utilizzare i DPI in modo corretto
- seguire i corsi di formazione erogati dal datore di lavoro
Quali sono i dispositivi da utilizzare per prevenire gli infortuni nei lavori in quota
Come si può immaginare, i dispositivi esistenti per la prevenzione degli infortuni sono tantissimi e possono essere catalogati in vari modi. In particolare, vengono spesso divisi in:
- Collettivi, che cercano di eliminare il rischio alla fonte, come ponteggi metallici, parapetti o reti di sicurezza
- Personali, detti anche DPI, da utilizzare qualora le misure di protezione collettiva non siano state sufficienti ad eliminare il rischio. Tra queste ci sono ad esempio elmetti, imbragature o dispositivi di ancoraggio
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